È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere su ricorso congiunto la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).
Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.
I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.
La domanda di divorzio può essere presentata dai coniugi dopo sei mesi dall’udienza nei casi di separazione consensuale o dodici mesi se la separazione sia stata giudiziale.
Al fine di ottenere il divorzio, la legge prevede che dal momento della separazione legalenon ci sia stato un ricongiungimento sentimentale e materiale tra i coniugi.
Il divorzio congiunto può essere presentato alternativamente nel tribunale di residenza di uno dei coniugi, e la coppia può essere rappresentata da un unico avvocato.
Tra i principali ambiti nei quali si manifesteranno tali mutamenti dellasituazione giuridicasi segnalano:
Questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune e i diritti successori
Diritto al mantenimento per l'ex coniuge
Assegnazione della casa familiare
Affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
Assistenza legale per causa di divorzio
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