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Aree di competenza > Diritto Civile > Famiglia

Assegno di mantenimento:

1. Il Mantenimento nella Separazione (Art. 156 c.c.)

In sede di separazione, il legame matrimoniale non è ancora sciolto definitivamente. Per questo motivo, l'assegno di mantenimento mira a garantire al beneficiario un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante la convivenza.
I Requisiti Fondamentali:
  • Assenza di Addebito: Il coniuge che richiede l'assegno non deve aver subito l'addebito della separazione (ovvero non deve essere stato ritenuto responsabile della fine del matrimonio per violazione dei doveri coniugali).
  • Disparità Economica: La mancanza di "adeguati redditi propri" o l'impossibilità oggettiva di procurarseli.
  • Capacità dell'Obbligato: La valutazione non si ferma allo stipendio, ma comprende cespiti patrimoniali, proprietà e disponibilità finanziarie complessive.

2. L'Assegno Divorzile (Art. 5 L. 898/70)

Dopo il divorzio, il vincolo matrimoniale cessa. Qui la giurisprudenza ha subito un'importante evoluzione, specialmente dopo la nota Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018.
L'assegno oggi non serve più solo a mantenere lo "stile di vita lussuoso", ma ha una funzione:
  • Assistenziale: Supporto per chi non è autosufficiente.
  • Compensativa e Perequativa: Riconoscimento del sacrificio fatto dal coniuge che, magari, ha rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia, permettendo all'altro di accrescere il proprio patrimonio.

3. Come viene calcolato l'importo?

Non esiste un calcolo matematico fisso, ma il Giudice analizza diversi fattori:
  • Criterio Descrizione Durata del Matrimonio  Un matrimonio lungo comporta maggiori aspettative e sacrifici consolidati.
  • Contributo alla Famiglia  Il lavoro casalingo e la cura dei figli hanno un valore economico concreto.
  • Età e Salute  Fattori che influenzano la capacità di reinserimento nel mondo del lavoro.
  • Potenziale Reddituale  Si valuta se il coniuge è in grado di lavorare o se sta evitando volontariamente di farlo.

4. Garanzie e Revisione

Le condizioni stabilite non sono immutabili. È possibile richiedere la revisione degli importi qualora sopravvengano "giustificati motivi", come:
  • La perdita del lavoro di chi versa l'assegno.
  • Il miglioramento delle condizioni economiche di chi lo riceve.
  • La formazione di una nuova famiglia di fatto stabile.

Nota Legale: L’art. 156 c.c. prevede inoltre che, in caso di inadempienza, il giudice possa disporre il sequestro dei beni dell'obbligato o ordinare a terzi (come il datore di lavoro) di versare parte dello stipendio direttamente al beneficiario.
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