L'Agenzia delle Entrate prima di iscrivere ipoteca deve notificare al proprietario dell’immobile, unpreavvisocon il quale lo si avverte che in difetto di pagamento entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca.
Pertanto, benché il preavviso di ipoteca non sia un atto autonomamente impugnabile, la sua mancata notificacostituisce causa di nullità dell’iscrizione ipotecaria.
Inoltre l’ipoteca prevista dall’art. 77, D.P.R. 602/73, pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazioni immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima dall’art. 76:
L’ipoteca non può essere iscrittase il debito del contribuente non supera il valore debitorio di € 8.000,00