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Disciplina del condominio degli edifici

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Disciplina del condominio degli edifici

NOVITA':

LA LEGGE 11 DICEMBRE 2012 ha modificato la disciplina del Condominio degli edifici.

Alcune novità riguardano:

L’AMMINISTRATORE
La figura dell'amministratore è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore ad otto  e non  più a quattro come prima della riforma.
La nomina dell’amministratore, qualora non vi provvedano i condomini, può essere richiesta all’autorità giudiziaria da uno o più condomini.
Per rivestire la carica di amministratore è necessario essere in possesso  di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’incarico può essere svolto anche da una società.
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina.

IL POSSESSO DI ANIMALI

l’art. 16 della legge stabilisce  che: "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

CONTO CORRENTE OBBLIGATORIO

Le somme ricevute dall’amministratore debbono obbligatoriamente transitare su uno specifico conto corrente postale o bancario, intestato al condominio.  Ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

DESTINAZIONE D’USO E SOSTITUZIONE DI PARTI COMUNI
Gli art.li  1117-ter  e  1117 quater (introdotti  delle legge n. 220/2012) prevedono  la possibilità per l’assemblea di modificare  la destinazione d'uso delle parti comuni a meno che le stesse non rechino  pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato  o ne alterino il decoro architettonico.  L'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore di attività che incidono negativamente sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.

INTERNET
L’assemblea può richiedere all’amministratore di  attivare, a spese dei condomini,  un sito internet del condominio per consentire agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

TABELLE MILLESIMALI

Al regolamento condominiale deve essere allegata la tabella indicante il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare espresso in millesimi.
Tali valori possono essere oggetto di rettifica o modificazione nei seguenti casi:
1) quando sono conseguenza di un errore;
2) quando più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare, anche di un solo condomino, risulti alterato a causa di modificazioni dell’edificio, quali ad esempio sopraelevazioni, incrementi di superfici e incrementi o diminuzioni delle unità immobiliari; in tal caso i costi sono posti a carico di chi ha effettuato la variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’assemblea. In difetto l’amministratore può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

VIDEOSORVEGLIANZA

L’assemblea può approvare, con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno alla metà del valore degli immobili, l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio.


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