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Mantenimento dei figli da parte dei nonni

Obblighi e Limiti

Sebbene l'obbligo primario di mantenimento ricada sui genitori, l'ordinamento italiano prevede una funzione sussidiaria degli ascendenti (i nonni). Questo principio, già espresso in passato (come nella sentenza del Tribunale di Parma del 13.05.2014), è oggi interpretato in modo rigoroso dalla giurisprudenza di legittimità per evitare che l'obbligo dei nonni diventi un comodo sostituto dell'inerzia dei genitori.
Il Fondamento Normativo: l’Art. 316-bis c.c.
L'art. 316-bis del Codice Civile stabilisce che, qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, gli altri ascendenti (i nonni), in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano assolvere i propri doveri.

Natura Sussidiaria dell'Obbligo

È fondamentale chiarire che l'obbligo dei nonni è sussidiario e non primario. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (es. Cass. Civ. n. 10419/2018 e successive), non basta l'omissione di un genitore per far scattare l'obbligo in capo ai nonni. L'intervento degli ascendenti è dovuto solo quando:
  • Entrambi i genitori si trovano nell'impossibilità oggettiva di provvedere ai figli.
  • Il genitore che percepisce il contributo dell'altro (o che dovrebbe percepirlo) non riesce, nonostante l'impiego di ogni risorsa economica e della propria capacità lavorativa, a colmare la lacuna lasciata dall'inadempienza dell'altro coniuge.
Nota Bene: Il semplice rifiuto di un genitore di versare l'assegno di mantenimento non sposta automaticamente l'onere sui nonni. Il genitore "adempiente" deve prima attivare tutti i mezzi legali per recuperare il credito dal genitore inadempiente (pignoramenti, ordini di pagamento diretto ai terzi, ecc.).

Quando i Nonni sono Tenuti al Versamento?

Sulla scorta della normativa vigente, l'obbligo dei nonni sussiste nelle seguenti ipotesi:
  • Impossibilità oggettiva di entrambi i genitori: Nessuno dei due possiede redditi o sostanze patrimoniali sufficienti.
  • Incapacità del genitore "superstite" o adempiente: Se uno dei genitori omette il mantenimento, i nonni sono chiamati a intervenire solo se l'altro genitore non è in grado di provvedere da solo con le proprie risorse economiche.
  • Tutela del Minore: Quando il mancato intervento degli ascendenti comporterebbe una grave carenza nei bisogni essenziali (vitto, alloggio, istruzione, salute) del nipote.

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Lo Studio Legale Scialanca offre supporto qualificato in queste delicate dinamiche familiari.
Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, le procedure per la richiesta di contributi agli ascendenti seguono iter processuali più rapidi, integrati nel "Rito Unico della Famiglia".
La nostra consulenza mira a:
  • Valutare la reale sussistenza dello stato di bisogno.
  • Verificare l'incapacità patrimoniale dei genitori.
  • Agire legalmente per ottenere il decreto di pagamento a carico degli ascendenti o, viceversa, difendere i nonni da richieste non dovute o sproporzionate.



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