La separazione consensuale può ritenersi tale soltanto laddove i coniugi siano riusciti a stabilire un accordo sui diritti patrimoniali, sull’eventualeassegno di mantenimento, sull’affidamento dei figli e collocamento degli stessi, nonché su tutti gli altri aspetti oggetto di attenta disciplina.
Non sempre è facile ricorrere a un procedimento consensuale e ciò dipende dalla complessità degli aspetti coinvolti e dalla necessità di trovare un’intesa tra due persone che hanno scelto strade divergenti nella propria vita personale e sentimentale.
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La separazione consensuale può ritenersi tale soltanto laddove i coniugi siano riusciti a stabilire un accordo sui diritti patrimoniali, sull’eventualeassegno di mantenimento, sull’affidamento dei figli e collocamento degli stessi, nonché su tutti gli altri aspetti oggetto di attenta disciplina.
Non sempre è facile ricorrere a un procedimento consensuale e ciò dipende dalla complessità degli aspetti coinvolti e dalla necessità di trovare un’intesa tra due persone che hanno scelto strade divergenti nella propria vita personale e sentimentale.
Si parla di separazione consensualedei coniugi quando i coniugi riescono a raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione. Si tratta, essenzialmente, delle condizioni di separazione che riguardano:
assegno di mantenimento,
rapporti con i figli,
divisione del patrimonio in comunione, etc..
Affinché la separazione consensuale produca i suoi effetti giuridici, occorre che l’accordo che disciplina termini e condizioni della separazione sia omologato dal tribunale competente.
L’omologa del tribunale non è una semplice formalità. Prima di concedere l’omologazione della separazione consensuale, il Presidente del Tribunale deve infatti esperire un tentativo di conciliazione dei coniugi, per verificare se sia possibile “evitarne” la separazione.
Il magistrato è tenuto a verificare che l’accordo che sta alla base della separazione consensuale non sia in contrasto con l’interesse dei figli.
Qualora il magistrato rilevi delle criticità su questo punto, la separazione consensuale non può essere omologata.