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Art. 617 Cpc

Attività > Diritto Tributario

Art. 617 Cpc

Art. 617.
(Forma dell'opposizione)
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni  dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

  • L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi si distinguono per una sostanziale differenza: come già detto, infatti, l’opposizione all’esecuzione è volta a contestare un vizio che incide sul titolo, ovvero sul presupposto in base al quale è esercitata l’azione esecutiva; viceversa, con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore non nega la titolarità dell’azione esecutiva, ma contesta le modalità attraverso le quali l’azione è esercitata, ovvero, secondo la terminologia codicistica, contesta la regolarità formale di uno o più atti del processo esecutivo.

  • In breve: l’opposizione all’esecuzione contesta il “se” dell’azione esecutiva, mentre l’opposizione agli atti esecutivi ne contesta il “come”.
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