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ATTIVITA' > DIRITTO TRIBUTARIO

Le cartelle esattoriali della Agenzia delle Entrate

Le cartelle esattoriali sono atti con cui la pubblica amministrazione avvia il procedimento per la riscossione  dei crediti.

Violazioni del codice della strada

in questo caso è importante che il cittadino verifichi di aver ricevuto il verbale di accertamento sotteso oppure l'ordinanza-ingiunzione prefettizia laddove sia stato proposto ricorso al Prefetto competente;

Tasse e tributi

Tasse e tributi compresi bollo auto e canone rai e in questo caso competente a decidere sull’impugnazione sarà la  Commissione Tributaria.

Regole per la notifica della cartella esattoriale

Diversi sono i termini entro i quali deve essere notificato l’atto e variano a seconda del credito vantato dalla pubblica amministrazione:
  • Per quanto riguarda la liquidazione automatica ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 la cartella di pagamento  deve essere notificata entro il   31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione mentre  nel caso di sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada, il termine è pari a cinque anni dalla commessa infrazione.

  • IMPORTANTE:
     Qualora la cartella sia notificata in data successiva alla scadenza di detti termini la stessa deve ritenersi nulla per intervenuta        prescrizione dei crediti.

I termini per impugnare una cartella esattoriale

L’eventuale giudizio di impugnazione dovrà essere intrapreso nel termine di:
-  sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nel caso di
  debiti tributari;
-  quaranta giorni nel caso di recupero di contributi previdenziali;
-  trenta giorni nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al
codice della strada qualora si facciano valere vizi dell’iscrizione a ruolo per mancata notifica dell’atto presupposto.

Assistenza legale per l'opposizione alle cartelle esattoriali


  • ACCESSO AGLI ATTI:  volta ad ottenere dall’agente della riscossione informazioni e documenti
                                                 circa la propria posizione debitoria.

  • AUTOTUTELA:  per richiedere la rivalutazione della posizione debitoria.

  • RATEIZZAZIONE:  per richiedere il pagamento rateale di quanto dovuto all’agente della riscossione.


  • L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617 del Codice di Procedura Civile.
  • L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi si distinguono per una sostanziale differenza: come già detto, infatti, l’opposizione all’esecuzione è volta a contestare un vizio che incide sul titolo, ovvero sul presupposto in base al quale è esercitata l’azione esecutiva; viceversa, con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore non nega la titolarità dell’azione esecutiva, ma contesta le modalità attraverso le quali l’azione è esercitata, ovvero, secondo la terminologia codicistica, contesta la regolarità formale di uno o più atti del processo esecutivo.
  • In breve: l’opposizione all’esecuzione contesta il “se” dell’azione esecutiva, mentre l’opposizione agli atti esecutivi ne contesta il “come”.
  • Per quel riguarda la disciplina generale, in breve, è necessario ricordare che:
    1. l’azione si esercita per il tramite di un avvocato, poiché non è consentita la difesa personale della parte autonomamente costituita i giudizio;
    2. l’iscrizione a ruolo necessita del pagamento del contributo unificato;
    3. l’azione si introduce mediante citazione e non con ricorso;
    4. l’azione è di competenza non del Giudice di Pace ma del Tribunale del luogo di residenza del debitore.
          • Contrariamente all’opposizione all’esecuzione, l’azione agli atti esecuti non può esercitarsi in ogni momento durante il procedimento di esecuzione, ma solo entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
          • Venendo al più ristretto ambito che ci riguarda, l’opposizione agli atti esecutivi andrà esercitata nei casi in cui la cartella risulti viziata per l’assenza di uno dei suoi requisiti formali essenziali.
          • Il vizio fondamentale che generalmente viene fatto rilevare consiste nell’omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e di emissione della cartella.
          • Qualora la cartella risulti priva di tali indicazioni, si potrà richiedere che il giudice sanzioni l’omissione dichiarandone la nullità.


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