Le cartelle esattoriali della Agenzia delle Entrate
Lecartelle esattorialisono atti con cui lapubblica amministrazioneavvia il procedimento per lariscossione dei crediti.
Violazioni del codice della strada
in questo caso è importante che il cittadino verifichi di aver ricevuto il verbale di accertamento sotteso oppure l'ordinanza-ingiunzione prefettizia laddove sia stato proposto ricorsoalPrefetto competente;
Tasse e tributi
Tasse e tributicompresibollo autoecanone raie in questo caso competente a decidere sull’impugnazione sarà la Commissione Tributaria.
Regole per la notifica della cartella esattoriale
Diversi sono i termini entro i quali deve essere notificato l’atto e variano a seconda del credito vantato dalla pubblica amministrazione:
Per quanto riguarda la liquidazione automaticaex art. 36 bis D.P.R.600/1973 la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivoa quello di presentazione della dichiarazione mentre nel caso di sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada, il termine è pari a cinque anni dalla commessa infrazione.
IMPORTANTE:
Qualora la cartella sia notificata indata successiva alla scadenza di detti terminila stessa deve ritenersi nulla per intervenuta prescrizione dei crediti.
I termini per impugnare una cartella esattoriale
L’eventuale giudizio di impugnazionedovrà essere intrapreso nel termine di:
- sessanta giornidalla notifica della cartella di pagamento nel caso di
debiti tributari; - quaranta giorninel caso di recupero di contributi previdenziali; - trenta giorninel caso di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada qualora si facciano valere vizi dell’iscrizione a ruolo per mancata notifica dell’atto presupposto.
Assistenza legale per l'opposizione alle cartelle esattoriali
ACCESSO AGLI ATTI: volta ad ottenere dall’agente della riscossione informazioni e documenti
circa la propria posizione debitoria.
AUTOTUTELA: per richiedere la rivalutazione della posizione debitoria.
RATEIZZAZIONE: per richiedere il pagamento rateale di quanto dovuto all’agente della riscossione.
L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617 del Codice di Procedura Civile.
L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi si distinguono per una sostanziale differenza: come già detto, infatti, l’opposizione all’esecuzione è volta a contestare un vizio che incide sul titolo, ovvero sul presupposto in base al quale è esercitata l’azione esecutiva; viceversa, con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore non nega la titolarità dell’azione esecutiva, ma contesta le modalità attraverso le quali l’azione è esercitata, ovvero, secondo la terminologia codicistica, contesta la regolarità formale di uno o più atti del processo esecutivo.
In breve: l’opposizione all’esecuzione contesta il “se” dell’azione esecutiva, mentre l’opposizione agli atti esecutivi ne contesta il “come”.
Per quel riguarda la disciplina generale, in breve, è necessario ricordare che:
l’azione si esercita per il tramite di un avvocato, poiché non è consentita la difesa personale della parte autonomamente costituita i giudizio;
l’iscrizione a ruolo necessita del pagamento del contributo unificato;
l’azione si introduce mediante citazione e non con ricorso;
l’azione è di competenza non del Giudice di Pace ma del Tribunale del luogo di residenza del debitore.
Contrariamente all’opposizione all’esecuzione, l’azione agli atti esecuti non può esercitarsi in ogni momento durante il procedimento di esecuzione, ma solo entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Venendo al più ristretto ambito che ci riguarda, l’opposizione agli atti esecutivi andrà esercitata nei casi in cui la cartella risulti viziata per l’assenza di uno dei suoi requisiti formali essenziali.
Il vizio fondamentale che generalmente viene fatto rilevare consiste nell’omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e di emissione della cartella.
Qualora la cartella risulti priva di tali indicazioni, si potrà richiedere che il giudice sanzioni l’omissione dichiarandone la nullità.
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