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AREE DI ATTIVITA' > DIRITTO TRIBUTARIO

Le cartelle esattoriali della Agenzia delle Entrate

cartelle esattoriali agenzia delle entrate

Per saperne di più:

Come risolvere:

ACCESSO AGLI ATTI:
volta ad ottenere dall’agente della riscossione informazioni e documenti circa la propria posizione debitoria.

AUTOTUTELA:
per richiedere la rivalutazione della posizione debitoria.
RATEIZZAZIONE:

per richiedere il pagamento rateale di quanto dovuto all’agente della riscossione.


Importante:

  • Qualora la cartella sia notificata in data successiva alla scadenza di detti termini la stessa deve ritenersi nulla per intervenuta prescrizione dei crediti.


La invitiamo a contattarci per una PRIMA CONSULENZA GRATUITA, dove potrà ricevere un parere che potrà aiutarla a capire come procedere per risolvere il suo problema.
Da più di venticinque anni ci occupiamo di queste problematiche, risolvendo moltissimi casi.
Non esiti pertanto a contattarci.

  • Le cartelle esattoriali sono atti con cui la pubblica amministrazione avvia il procedimento per la riscossione  dei crediti.
  • Tasse e tributi compresi bollo auto e canone rai e in questo caso competente a decidere sull’impugnazione sarà la Commissione Tributaria.
  • Per le violazioni del Codice della strada, in questo caso è importante che il cittadino verifichi di aver ricevuto il verbale di accertamento sotteso oppure l'ordinanza-ingiunzione prefettizia laddove sia stato proposto ricorso al Prefetto competente;

  • Diversi sono i termini entro i quali deve essere notificato l’atto e variano a seconda del credito vantato dalla pubblica amministrazione:
    Per quanto riguarda la liquidazione automatica ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 la cartella di pagamento  deve essere notificata entro il   31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione mentre  nel caso di sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada, il termine è pari a cinque anni dalla commessa infrazione.

  • L’eventuale giudizio di impugnazione dovrà essere intrapreso nel termine di:
-  sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nel     caso di debiti tributari;
-  quaranta giorni nel caso di recupero di contributi   previdenziali;
-  trenta giorni nel caso di sanzioni amministrative per   violazioni al codice della strada qualora si facciano valere
 vizi dell’iscrizione a ruolo per mancata notifica dell’atto   presupposto.

IMPORTANTE:

  • Qualora la cartella sia notificata in data successiva alla scadenza di detti termini la stessa deve ritenersi nulla per intervenuta prescrizione dei crediti.
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