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ATTIVITA' > DIRITTO TRIBUTARIO

Assistenza legale per preavvisi ed iscrizioni fermi amministrativi

ISCRIZIONE DI FERMO AMMINISTRATIVO
  • IMPORTANTE: Senza le due notifiche si ha un fermo amministrativo illegittimo.

Il fermo amministrativo

  • Il fermo amministrativo auto è un procedimento attivato dal mancato pagamento di una cartella esattoriale (60 giorni di tempo dalla sua emissione), conseguentemente al quale viene iscritto al PRA il fermo amministrativo del veicolo (auto, moto, come altri mezzi) del soggetto inadempiente.
  • Anche il mancato pagamento del bollo può portare come conseguenza al fermo amministrativo.
  • Il fermo può essere illegittimo in alcune situazioni.
  • Al fermo si arriva con un procedimento attivato dalla ricezione di una cartella esattoriale. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione senza che sia stato saldato il debito, vengono iscritti a ruolo gli importi vantati e, a discrezionalità dell’Ente creditore, si può mettere in atto la procedura di fermo, previa comunicazione al debitore.

Preavviso di fermo amministrativo

  • Il primo passo perché il processo di fermo amministrativo auto o moto sia corretto è la notifica della cartella esattoriale.
  • Ci sono poi 60 giorni di tempo dalla notifica della cartella per saldare il debito notificato, prima che si iscriva al Pra    il fermo amministrativo.
  • Il debitore deve essere messo al corrente dell’imminente iscrizione del fermo amministrativo, e serve il preavviso di fermo amministrativo.
  • A seconda delle somme vantate nella cartella esattoriale, al preavviso di fermo amministrativo può affiancarsi il sollecito di pagamento: per debiti inferiori a 1000 euro c’è l’obbligo dell’ente di riscossione di inviare due solleciti di pagamento, il primo a 120 giorni di distanza dal preavviso.

Iscrizione di fermo amministrativo

  • In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
  • A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l'iscrizione dal PRA.
  • Il veicolo, infatti:
non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
• anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere   radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

I NOSTRI SERVIZI LEGALI: ECCO COME POSSIAMO AIUTARTI

  • Redazione di atti di impugnazione per il
    fermo amministrativo auto
    ;

  • Assistenza tecnica in giudizio innanzi all’autorità giudiziaria competente per l’impugnazione: Commissione Tributaria Provinciale e Regionale Giudice di Pace e Tribunale;

  • Accesso agli atti:
     volta ad ottenere dall’Agente della riscossione
    informazioni e documenti circa la propria posizione
    debitoria;

  • Autotutela:
    per richiedere la rivalutazione della posizione
    debitoria

  • Rateizzazione:
    per richiedere il pagamento rateale di quanto dovuto
    all’Agente della riscossione.


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