Il provvedimento economico assunto dal giudice, o liberamente stabilito dalle parti in sede di regolamentazione della crisi famigliare è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 156 c.c. in sede di separazione personale dei coniugi e dall'art. 5 L.898/70 in sede di divorzio. Va innanzi tutto esaminata la natura delle due previsioni.
L' art. 156 c.c. prevede cheil Giudice pronunciata la separazione dei coniugi, stabilisce il diritto di ricevere dall'altro coniuge, quanto è necessario per il suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La condizione per l'ottenimento dell'assegno di mantenimento è determinata dalla non addebitabilità al beneficiario della separazione.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.